Guide / Modello E
Modello E: il rendiconto per cassa in forma aggregata
Aggiornata a novembre 2026.
Il Modello E è il rendiconto per cassa semplificato per gli enti del Terzo settore con entrate fino a 60.000 euro. Lo ha adottato il decreto del Ministro del lavoro del 18 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026, in attuazione dell'articolo 13, comma 2-bis, del Codice del Terzo settore.
Chi può usarlo
Gli enti del Terzo settore, con o senza personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro. È una facoltà, non un obbligo: l'ente può continuare a usare il Modello D. Secondo la circolare del Ministero del lavoro n. 6 del 17 aprile 2026, una volta scelto il Modello E la sua modulistica va seguita per intero.
Da quando
Dal bilancio dell'esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto, il 21 marzo 2026. Per le associazioni con l'esercizio che coincide con l'anno solare, il primo rendiconto in Modello E è quello del 2026, da depositare nel 2027.
Cosa contiene
La sostanza non cambia rispetto al Modello D: si registrano le entrate e le uscite di cassa dell'anno. Cambia l'esposizione, perché per ogni sezione si riporta solo il totale:
- uscite ed entrate da attività di interesse generale (A), da attività diverse (B), da attività di raccolta fondi (C), da attività finanziarie e patrimoniali (D) e di supporto generale (E), con l'avanzo o disavanzo delle sezioni da A a D;
- imposte e avanzo o disavanzo della gestione;
- uscite da investimenti ed entrate da disinvestimenti, anche queste in totale;
- avanzo o disavanzo complessivo;
- saldi finali di cassa e dei depositi bancari e postali;
- costi e proventi figurativi, se l'ente sceglie di indicarli.
Le due parti in fondo
Il Modello E chiude con due spazi da compilare:
- l'annotazione sulle attività diverse, prevista dall'articolo 13, comma 6, del Codice: chi svolge attività diverse da quelle di interesse generale deve documentarne il carattere secondario e strumentale;
- il rendiconto delle raccolte fondi occasionali, previsto dall'articolo 48, comma 3: le entrate e le spese di ogni celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione fatta occasionalmente.
Quando si deposita
Il rendiconto approvato si deposita al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 48, comma 3, del Codice del Terzo settore). Per chi chiude il 31 dicembre 2026, la scadenza è il 29 giugno 2027.